02.11.2014 00:01
La gestione del verde produce diversi scarti: dalle ramaglie ai residui di potatura, fino ad arrivare alle foglie raccolte nel periodo autunnale. Questi scarti sono matrici di origine organica che presentano una composizione ligno-celullosica con un’umida relativa molto variabile. Si tratta di scarti che potrebbero essere utilizzati in vario modo: dalla combustione per la produzione di energia o di calore, fino all’impiego come fertilizzanti organici.
La legge dopo aver subito vari aggiornamenti, oggi impedisce di riutilizzare questi scarti, a meno che questi non provengano dall’attività agricola.
In passato, per quanta riguarda i residui vegetali prodotti sul posto il Decreto Legislativo 152/06 assimilava questo genere di materiale ai rifiuti speciali, derivandone di conseguenza l'assoluto divieto di bruciatura.
Con il Decreto Legge 91 del 24 giugno scorso, convertito nella legge 116 l'11 agosto, è stata introdotta la possibilità di raggruppare e bruciare in piccoli cumuli, e in quantità giornaliere non superiori a "tre metri Steri", ossia tre metri cubi di materiale accatastato per ettaro dei materiali vegetali (paglia, sfalci, potature), purché tali attività vengano effettuate sul luogo di produzione. Solo rispettando questi requisiti i materiali vegetali non vengono considerati "rifiuti". In ogni caso, la norma prevede che queste pratiche siano comunque vietate nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come definiti dalle Regioni
L'Amministrazione Comunale valuterà le modalità di redazione di una specifica, nuova ordinanza, volta a disciplinare le attività di bruciatura.
I residui di potatura e sfalci derivanti dalla manutenzione del verde urbano sono considerati rifiuti speciali.
Il Ministero dell'ambiente attraverso la nota del 18 marzo 2011 n. 16607, sottolinea che l'esclusione degli scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale. Tali materiali devono essere adibiti all'impiego in agricoltura, in silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa. (art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs 152/2006). Mentre gli scarti vegetali provenienti da attività diverse, «da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», sono invece rifiuti classificati come «rifiuti urbani» (ex art. 184, comma 2, lettera e) D.Lgs 152/2006).
La legge 13 agosto 2010 n. 136, aveva modificato dell'articolo 185 del Codice ambientale, introducendo la possibilità di considerare come «sottoprodotti», escludendo dalla disciplina dei rifiuti, i «materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato». Il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 ha abrogato tale possibilità, riformando nuovamente l’art. 185 escludendo solo dal campo di applicazione dei rifiuti gli sfalci, potature ed altri materiali da attività agricola-forestale utilizzati in tali attività o nella produzione di energia ("paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana." art. 185, comma 1, D.Lgs. 152/06).